Abstract
La materia delle azioni di responsabilità in tema di organismi d’investimento collettivo del risparmio non conosce, in Italia, significativi precedenti. Il caso che si commenta è dunque, a quanto consta, il primo in tema di responsabilità degli amministratori di una SGR per i danni arrecati al fondo comune gestito dalla stessa SGR. La sentenza afferma, in modo assolutamente convincente, che la SGR è legittimata a svolgere l’azione di responsabilità. La sentenza, inoltre, argomenta che quell’azione spetta solo alla SGR, non ai singoli partecipanti del fondo comune. La sentenza non ha ragione di analizzare a fondo, invece, l’altro grande tema di questa materia, ossia se l’azione di responsabilità dei partecipanti nei confronti della SGR riguardi il proprio danno individuale o sia, piuttosto, svolta nell’interesse del fondo e abbia, per questo, natura collettiva. Su questo ulteriore tema, dunque, si deve ancora attendere un qualche significativo intervento giurisprudenziale.