Abstract
L´articolo propone sul piano legislativo una definizione dell´istituzione scolastica combinando le disposizioni normative di cui alla legge n. 59/1997 (art. 21) e del regolamento dell´autonomia scolastica approvato con d.p.r. n. 275/1999.
L´istituzione scolastica autonoma é quindi definita come ente pubblico/persona giuridica, ausiliario e ad autonomia funzionale, erogatore di servizi tecnici e amministrativi con funzioni di garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione territoriale dell'offerta formativa.
L´articolo propone sul piano legislativo una definizione dell´istituzione scolastica combinando le disposizioni normative di cui alla legge n. 59/1997 (art. 21) e del regolamento dell´autonomia scolastica approvato con d.p.r. n. 275/1999.
L´istituzione scolastica autonoma é quindi definita come ente pubblico/persona giuridica, ausiliario e ad autonomia funzionale, erogatore di servizi tecnici e amministrativi con funzioni di garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione territoriale dell'offerta formativa.