Abstract
La disciplina della responsabilita` del revisore legale, del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all’attivita` di revisione contabile registra due modifiche di rilievo. La prima consiste nel mancato richiamo all’art. 2407 c.c., che differenzia nettamente l’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010 rispetto alle disposizioni
che va a sostituire, cioe` l’art. 2409 sexies c.c. e l’art. 164 TUF. Tale mancato richiamo elimina, in particolare, la possibilita` per i creditori sociali di poter esercitare l’azione di massa di cui all’art. 2394 c.c. - prevalentemente fatta valere in sede concorsuale - anche contro il revisore contabile, il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato all’attivita` di revisione. La seconda riguarda il regime della prescrizione, ora espressamente differenziato rispetto a quello applicabile per le azioni sociali di responsabilita`. Meno significativo, invece, e` l’apparente riferimento ad un regime di responsabilita` parziaria del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all’attivita` di revisione contenuto nell’art. 15, comma 2, decreto revisione. Tale riferimento determina un’antinomia all’interno della stessa disposizione, forse superabile con qualche sofferto contorcimento ermeneutico.