Abstract
Per quanto concerne il ruolo delle Regioni a Statuto speciale il quadro che se ne è tratto è, come sempre, di luci ed ombre. I vari contributi, seppur di oggetto diverso, hanno in comune alcune direttrici e nodi problematici, con cui gli autori si sono confrontati. La prima questione affrontata è da individuare nel diverso tipo di tutela apportata per le lingue minoritarie e le lingue dei migranti; e nella difficoltà di usare gli stessi paradigmi e nozioni giuridiche per regolare i due fenomeni. La differenza fra diritto di uso della lingua da parte delle minoranze e dei migranti deriva, in primo luogo, dalla normativa di livello internazionale ed europeo. Un esempio è costituito dalla «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie», che costituisce lo strumento primario di riferimento per la protezione delle lingue parlate dalle minoranze in Europa; essa si applica alle lingue non ufficiali parlate in un territorio di uno Stato da cittadini che costituiscono minoranza, escludendo dal suo raggio di azione i dialetti della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato e le lingue dei migranti. Questa impostazione è propria anche della normativa nazionale. Infatti, la fondamentale legge n. 482 del 1999, intitolata «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», con cui l’Italia ha attuato il contenuto essenziale della Carta – pur senza giungere a ratificarla – si rivolge alle sole minoranze linguistiche storiche, includendo anche quelle presenti nelle Regioni speciali e non altrimenti tutelate (si pensi al sardo e al friulano). La Carta risulta utile comunque dal punto di vista oggettivo, perché consente di individuare con chiarezza gli ambiti in cui devono essere adottate misure per la conservazione e la promozione delle lingue minoritarie, quali: istruzione, giustizia, autorità amministrative e servizi pubblici, mass-media, attività e attrezzature culturali, vita economica e sociale, scambi transfrontalieri.