Abstract
Il fatto che un regoliere che partecipi con altri regolieri al taglio del bosco della propria Regola riceva il compenso del suo lavoro e goda poi, come membro della collettività regoliera, degli utili della vendita del taglio del bosco spinge a chiedersi se e quanta somiglianza esso abbia con il fatto del socio di una cooperativa di lavoro. Tuttavia, fin dall’inizio è necessario precisare che le somiglianze sono secondarie se messe a confronto con le essenziali differenze tra la Regola e la cooperativa. Partendo dagli elementi identificativi delle cooperative, la parte generale di questo contributo analizza e confronta il rapporto tra persona – cioè socio e regoliere – e organizzazione – cioè cooperativa e Regola – mettendo in luce somiglianze e differenze. Di particolare rilevanza è che entrambi gli istituti si avvalgono di patrimoni appositamente vincolati allo scopo principale perseguito dall’organizzazione. Una differenza fondamentale si trova nel titolo di partecipazione del singolo all’organizzazione, ossia titolo di credito (cooperative) e proprietà (Regola). Nella parte specifica di questo contributo, questa differenza aiuta a mettere in luce le diverse concezioni adottate dal legislatore e le particolarità connesse ad esse. Infatti, nelle cooperative di lavoro troviamo una contrapposizione dell’interesse del socio come lavoratore subordinato, da un lato, e del socio come membro della cooperativa, dall’altro lato, favorendosi la posizione e l’interesse della cooperativa, la quale agisce in nome proprio e gestisce in nome proprio il patrimonio cooperativo, ovverosia le riserve indivisibili. Diversa è la concezione nelle Regole, dove il patrimonio è di proprietà dei regolieri, mentre l’ente gestore compie atti in nome proprio ma sempre atti che hanno effetto sul patrimonio antico e dunque che rientrano nella sfera giuridica dei singoli regolieri. Da questo si evince che l’interesse del regoliere è sempre legato al suo interesse come comproprietario alla conservazione del patrimonio regoliero (che è – per l’esplicito riconoscimento da parte della legge n. 168/2017 – nell’interesse dell’intera collettività nazionale). Dunque, sebbene vi siano sovrapposizioni di funzioni, ciò non deve far dimenticare che questi due istituti giuridici sono fondamentalmente diversi, in quanto una cooperativa, per la sua struttura di base – e con questo intendo il rapporto tra soggetto e oggetto –, si basa sulla volontarietà (che in linea di principio si applica ad ogni rapporto negoziale di diritto privato), mentre le relazioni nella Regola tra oggetto (ambiente) e soggetto (regoliere) sembrano essere indissolubili.