Abstract
L’analisi evidenzia come l’influenza del diritto UE sulla normativa provinciale relativa all’affidamento dei servizi pubblici sia ormai stabile, in conseguenza dell’applicazione sia del diritto UE (e, soprattutto, della giurisprudenza comunitaria), sia del principio di concorrenza (ex art. 117, co. 2, Cost.). Il fatto che la Provincia autonoma abbia una competenza legislativa primaria nell’ambito dell’affidamento dei servizi pubblici costituisce, però, una barriera rispetto alla piena esplicazione del principio di concorrenza. Sarebbe, dunque, possibile stabilire con legge provinciale le tariffe dei servizi idrici anche in modo difforme da quelle stabilite, a livello nazionale, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, così come ha già provveduto la Provincia Autonoma di Trento. Ciò risulta possibile grazie alla clausola di maggior favore, che viene interpretata dalla Corte costituzionale nel senso che dalla riforma del Titolo V Parte II della Costituzione non possono derivare limitazioni alle competenze già riconosciute alle Province autonome, in base allo Statuto di autonomia.
Per quanto riguarda la disciplina dell’affidamento in house da parte della Provincia autonoma o di enti locali, la legge provinciale n. 12 del 2007 offre garanzia di sicura compatibilità con il diritto UE, dato che il suo testo è stato modificato in conformità alle richieste conseguenti al controllo di costituzionalità (infatti, il requisito della prevalenza dell’attività è stato riformato e adeguato alla normativa UE) e della giurisprudenza amministrativa. Tuttavia, potrebbe essere utile modificare la definizione di servizio pubblico di cui all’articolo 1 della legge, sostituendola con un concetto più conforme al diritto primario europeo, con riferimento alla specifica missione che il servizio è destinato ad assolvere e alla sua importanza per la realizzazione dei fini sociali e la promozione dello sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali. L’ordinamento UE, infatti, si limita a stabilire principi comuni e lascia agli enti territoriali interni il dovere di specificare i caratteri dei SIEG (es. alta qualità, accessibilità, prezzi abbordabili), in base alle specifiche realtà sociali, economiche, culturali e geografiche. Inoltre, la menzione dei fini sociali è importante perché giustifica sia la deviazione dei SPL rispetto alle regole comuni di concorrenza basate sulla gara pubblica sia l’applicazione delle compensazioni finanziarie necessarie per supplire alla mancanza di redditività dovuta al rispetto degli obblighi di servizio pubblico.