Abstract
Nel testo ripercorro l’excursus della conciliazione, che ci deriva dalla nostra storia unitaria (dal giudice conciliatore del 1865, fino ai recenti conciliatori camerali e societari) e dallo sviluppo del medesimo istituto nel secondo dopoguerra nel mondo anglosassone dove si chiama mediation. Il corrispondente italiano (mediazione), in effetti, è già utilizzato per un’altra fattispecie giuridica, la mediazione d’affari, disciplinata dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile, che però prescinde dall’esistenza di una controversia tra le parti e obbliga il mediatore a farle giungere, appunto, alla conclusione di un affare, in ragione del quale egli riceverà il suo compenso provvisionale. Io però analizzo e approfondisco lo sviluppo della mediazione in Italia come interposizione di un terzo tra due o più parti in conflitto, il cui intervento comporta un obbligo di mezzi e non di risultato, come. Approfondisco poi la procedura di conciliazione ed il ruolo del conciliatore in relazione a fattispecie tecniche e regolate dalla legge (conciliazione di lavoro, commerciale, giudiziale ed extragiudiziale), mentre mediazione e mediatore si utilizzano nelle prassi più relazionali e meno normate (mediazione scolastica, sociale, familiare, ambientale). La parte fondamentale del testo è dedicata alla conciliazione di controversie tecniche, in particolare quelle societarie, con una disamina dettagliata della norma che le regola (il decreto legislativo 5/03), affidandone la gestione a organismi pubblici e privati iscritti al ministero della giustizia, le cui tecniche e procedura fanno comunque riferimento anche alla mediazione.